STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica AUSPORTIVA
Art. 1 – COSTITUZIONE
Con Atto Costitutivo in data 18 Luglio 2017, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata: “AUSPORTIVA”. L’Associazione si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali, ad una o più Discipline Associate o ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e/o dal C. I.P., conformandosi così alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e/o dal C.I.P. e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi, in relazione alle discipline sportive esercitate. Ha carattere volontario e non ha fini di lucro. I soci sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne sia con i terzi, e all’accettazione del presente Statuto.
Art. 2 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera de11’Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 27 del presente Statuto.
Art. 3 – SEDE LEGALE
L’Associazione Sportiva ha sede legale all’interno del Centro Spazio Vita c/o ASST Grande Ospedale ‘t Metropolitano Niguarda in Milano, Piazza Ospedale Maggiore, 3 (MI).
L’Organo amministrativo potrà costituire sedi distaccate e/o secondarie, filiali, punti operativi altrove, ove esercitare l’attività. L’indirizzo della sede potrà essere cambiato dall’assemblea ordinaria degli associati senza che questo costituisca modifica statutaria.
Art. 4 – SCOPO
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
L’Associazione s’impegna a esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i princìpi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
L’Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione, la promozione e la valorizzazione dell’attività sportivo-dilettantistica, intesa quale momento sociale e unitario per la tutela e lo sviluppo della persona.
I fini istituzionali de1l’Associazione sono:
a) promuovere, praticare e diffondere l’apprendimento delle attività sportive, quali nuoto, tiro a segno, subacquea, tennis, scherma, tennis tavolo, karate, tiro con l’arco, basket in carrozzina e preparazione atletica al fine di avvicinare la persona disabile all’autonomia e per motivarla a una vita sociale attiva, attraverso lo svolgimento di attività sportive;
b) organizzare manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, e ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportiva e culturale collaborando, ove necessario, con i competenti Organi, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozioni Sportiva e le Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. e/o CIP, e con gli Enti territoriali, pubblici e privati;
c) promuovere e organizzare incontri, stages, seminari di studio, tavole rotonde, conferenze, dibattiti, attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento, al fine di diffondere le attività sociali e accrescere la preparazione degli associati, con particolare, ma non esclusivo riferimento, alla conoscenza dell’attività sportiva e motoria come elemento fondante nella formazione della personalità di ogni individuo;
d) promuovere e organizzare la formazione e la preparazione di squadre e atleti per la partecipazione a gare e attuare ogni altra iniziativa idonea a favorire lo sviluppo dell’attività sportiva in genere, tra gli associati, i tesserati e la popolazione del territorio;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a centri di pratica sportiva, campi e strutture ginniche di vario genere;
f) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia e all’estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali;
g) promuovere, se del caso, corsi d’istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
h) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
i) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative che si riferiscono agli aspetti fiscali;
j) curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività agonistiche sportive;
k) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica sportiva nei suoi molteplici aspetti;
l) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva;
m) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, istituti scolastici pubblici e privati, associazioni e società sportive per lo svolgimento di corsi didattici, stages di formazione, manifestazioni e iniziative sportive, anche con il fine di gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzato;
n) fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni utili e/o necessarie alla corretta gestione d’impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.
Tutte le attività sopra descritte, eseguite in diretta attuazione degli scopi istituzionali, saranno svolte, oltre che nei confronti dei rispettivi soci, associati, tesserati e partecipanti, anche nei confronti degli iscritti, soci, associati tesserati e partecipanti di altre associazioni e società che svolgono le medesime attività che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte di un’unica organizzazione locale o Nazionale aderente al C.O.N.I. e/o al C.I.P.
Patrimonio- Esercizio Sociale- Rendiconto
Art. 5 — PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
a) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà de11’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.
Le entrate de1l’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
a) dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci e tizi tesserati per le attività sociali;
b) dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
c) da ogni eventuale entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale;
d) dagli introiti derivanti dall’eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell’Associazione Sportiva, e dalla vendita ai soci o tesserati di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, e/o comunque da altre attività correlate dirette ai soci o tesserati in attuazione degli scopi istituzionali.
Art. 6 – QUOTE SOCIALI
Tipi di quote:
a) Quota associativa annuale: attraverso il versamento della quota annuale, il soggetto acquisisce o mantiene lo status di socio.
b) Quota tesseramento annuale: attraverso il versamento della quota annuale, il soggetto acquisisce o mantiene lo status di tesserato (Socio Sostenitore).
c) Contributo Istituzionale: da intendersi quali corrispettivi specifici a fronte di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
d) Ogni socio e tesserato deve versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso, (31 gennaio di ogni anno).
e) La quota associativa annuale non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
Art. 7 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario inizia il lº Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura del1’esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed eventualmente un bilancio preventivo, da sottoporre a1l’approvazione de1l’Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica finanziaria de11’Associazione, ne1 rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto economico-finanziario deve restate depositato presso la sede del1’Associazione a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell’Assemblea che ne ha al1’ordine del giorno l’approvazione.
Il rendiconto regolarmente approvato deve essere conservato a cura del Consiglio Direttivo. A11’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita del1’Associazione stessa. Essi dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali indicate al precedente art. 4, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8 – SOGGETTI E ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, limitatamente agli Enti non commerciali, in regola con il pagamento delle quote stabilite all’art. 6 del presente Statuto, e il numero degli associati è illimitato.
I soggetti che possono far parte del1’Associazione si distinguono in:
a) Soci Fondatori: tutti i firmatari del1’atto costitutivo de11’Associazione.
b) Soci Ordinari: tutti coloro che intendano partecipare alla vita associativa e che presentino domanda di ammissione a1 Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari maggiorenni godono, al momento del1’ammissione, de1l’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nel caso di associati persone giuridiche i diritti connessi al1’appartenenza all’Associazione saranno esercitati da1 legale rappresentante. I soci Ordinari sono tenuti a versare una quota associativa annuale.
c) Soci Tesserati (soci atleti): tutti coloro che attraverso un atto di adesione esercitano il diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata.
Art. 9 – DIRITTI DEI SOCI
a) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento de11’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, e dell’e1ettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito da1 socio minorenne alia prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
b) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno de11’Associazione.
c) La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le norme stabilite ne1l’apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere, ne1 campo sportivo e in quello civile, il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’Associazione aderisce. In caso di vincolo associativo in capo ad un soggetto collettivo detti diritti saranno in capo agli amministratori.
Art. 10 – DIMISSIONI DEL SOCIO
Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle Assemblee, i soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 (trenta) giorni successivi dalla relativa deliberazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l’adesione è tacitamente prorogata.
Al dimissionario non sarà rimborsata la quota associativa versata all’Associazione a norma di Statuto.
Art. 11 – CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio cessa di far parte dell’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine fissato per il pagamento della quota associativa;
c) per inosservanza del presente Statuto;
d) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri di non condividere le finalità de1l’Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell’attività de11’Associazione stessa;
e) per radiazione, (il socio radiato NON potrà essere più riammesso);
t) per decesso.
Art. 12 – MORTE DEL SOCIO
La quota associativa non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio; l’erede non subentrerà nei diritti a essa connessi.
Art. 13 – SANZIONI PER I SOCI
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali e alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:
f) avvertimento;
g) diffida;
h) sospensione a tempo limitato;
i) radiazione.
Art. 13 bis – RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DELL’ASSOCIAZIONE
Nel caso si usufruiscano dei benefici fiscali senza avere i requisiti o senza rispettare i vincoli dello statuto, sono previste sanzioni pecuniarie per gli amministratori dell’ente. Il legale rappresentante di una associazione corre gli stessi rischi di qualunque altra persona che agisce per l’associazione. Dovessero attivarsi la Procura della Repubblica e il Tribunale Penale, il procedimento penale e l’eventuale pena derivante interesserà la persona che si sarà resa concretamente resa responsabile dei fatti.
Art. 14 – AMMISSIONE DEI TESSERATI (SOCI ATLETI)
Sono tesserati (Soci Simpatizzanti) tutti coloro che, attraverso un atto di adesione, esercitano il diritto di praticare l’attività sportiva nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate cui l’Associazione è affiliata.
Il tesseramento è da considerarsi perfezionato con la presentazione della relativa domanda, ma è sottoposto a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda, l’eventuale giudizio di non tesseramento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione non è ammesso appello.
I tesserati, una volta ammessi, pagano la quota tesseramento annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo del1’Associazione.
Ai Soci tesserati (atleti) non spettano i diritti propri degli associati.
Art. 15 – RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione declina ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci e a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali in assenza di un responsabile.
Art. 16 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
a) l’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo.
Art. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano del1’Associazione. Essa è composta di tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. La partecipazione del socio al1’Assemblea è strettamente personale e ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il qua le non può rappresentare più di tre soci oltre a sé stesso nell’ambito della stessa Assemblea.
Per le persone giuridiche prende parte al1’Assemblea il Legale Rappresentante ovvero persona da lui designata facente parte del Consiglio Direttivo dell’ente rappresentato.
L’Assemb1ea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro 120 (centoventi) giorni dell’anno sociale successivo, ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano, per:
– discutere e approvare la relazione morale e sportiva dell’anno precedente;
– discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) e l’eventuale bilancio preventivo;
– eleggere il Consiglio Direttivo de1l’Associazione.
Essa, inoltre, delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita associativa e ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’Assemb1ea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, e in merito all’approvazione dei regolamenti sociali. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
– approvazione e modificazione dello statuto sociale;
– atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
– scioglimento del1’Associazione e modalità di liquidazione.
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, a cura del Consiglio Direttivo, mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata; o mediante comunicazione postale, ovvero per posta elettronica, da parte del Presidente almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due giorni prima del l’Assemblea. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. Le Assemblee saranno valide:
– in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
– in seconda convocazione trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l’Assemblea ordinaria quanto l’Assemblea straordinaria, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le deliberazioni de11’Assemb1ea vincolano tutti i soci, esclusi quelli che intendano dimettersi dall’Associazione. Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 18 – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni, sono rinnovabili, e s’intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.
L’elezione degli organi de11’Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione al1’e1ettorato sia attivo sia passivo. I membri del Consiglio, ove prestino la loro attività all’interno del1’Associazione, potranno essere retribuiti in misura tale, comunque, che l’eventuale emolumento corrisposto loro non configuri un’indiretta distribuzione degli utili.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto, salvo i casi di elezione avvenuta per acclamazione e all’unanimità da parte dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo de1l’Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso dell’Assemb1ea sociale. Ogni socio potrà esprimere al massimo 7 (sette) preferenze, o comunque un numero pari ai Consiglieri da nominare, e saranno chiamati a far parte del Consiglio per un quadriennio i candidati in possesso dei requisiti di eleggibilità che risulteranno in graduatoria aver ottenuto il maggior numero di preferenze in relazione al numero di Consiglieri da nominare. Sono comunque sempre fatti salvi i Casi di elezione per acclamazione da parte del1’Assemblea dei soci.
Il Presidente del1’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e la sua elezione sarà valida in prima votazione se il candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza semplice dei partecipanti.
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le modalità stabilite per l’elezione del Presidente.
Art. 19 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo è il Legale Rappresentante de11’Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti de11’Assemb1ea sociale.
Il Presidente assolve i seguenti compiti:
d) provvede al disbrigo degli affari correnti e a11’ordinaria amministrazione;
e) convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso;
f) firma gli atti e ne delega la firma;
g) convoca l’Assemblea sociale.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto o in parte le sue funzioni suoi poteri al Vice Presidente.
Art. 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo
(sette) membri eletti da11’Assemb1ea ordinaria dei soci.
Il primo Consiglio Direttivo è eletto dai soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Segretario Tesoriere.
Art. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da:
– Presidente
– Vice Presidente;
– da un massimo di altri 5 (Cinque) Consiglieri tra i quali è eventualmente eletto il Segretario Tesoriere. Esso ha durata di quattro anni e può essere rieletto.
Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione de11’Associazione.
Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti obblighi:
a) curare il conseguimento dei fini statutari;
b) amministrare i beni sociali e curame l’incremento;
c) redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione annuale de11’Assemb1ea ordinaria dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero 180 (centottanta) qualora particolari esigenze lo richiedano;
d) deliberare sulla non accettazione dei soci e su11’eventua1e espulsione;
e) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l’uso delle attrezzature e impianti de11’Associazione;
f) predisporre la relazione morale tecnica della gestione sociale da presentare a1l’Assemblea per l’approvazione;
g) conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
h) applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
i) impartire tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento de1l’Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni del1’Assemblea sociale;
j) stabilire la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno dell’Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria;
k) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte del1’Assemb1ea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
l) eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere;
m) curare l’interesse dei soci e de11’Associazione nei confronti di altre associazioni, società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie Federazioni.
n) L’esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, oltre che nei casi indicati nell’art. 11 del presente Statuto, anche per il mancato versamento della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi a uno o più soci determinandone i limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente in seguito alla semplice richiesta scritta o verbale fatta da almeno due membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un membro del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l’ultimo eletto dall’ Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a) quando l’Assemblea sociale non approva il rendiconto economico e finanziario (consuntivo);
b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà dei suoi membri effettivi.
In questi casi l’ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione e in regola con il pagamento delle quote associative che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo a indire nuove elezioni.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
Art. 22 – IL SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario dell’Associazione tra i soci della stessa, avente i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 23 del presente Statuto. Il Segretario può essere nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo.
Egli assicura la Funzionalità e l’efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario:
a) provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemb1ea sociale;
b) esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto sociale;
c) assiste di diritto alle riunioni dell’Assemb1ea sociale, del Consiglio Direttivo, e ne redige verbale che verrà da lui firmato;
d) stabilisce chi ha diritto di partecipare alle Assemblee e alle votazioni;
e) nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.
Art. 23 – ELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno compiuto la maggiore età alla data della loro elezione;
b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo – sociale e civile in genere.
c) tutto quello citato nell’art. 45 dello Statuo della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.
Art. 24 – NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, salvo quanto disposto dal precedente art. 18, e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le norme previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni e integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presuppone ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
Art. 25 – MODIFICHE DELLO STATUO SOCIALE
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemb1ea sociale straordinaria con una votazione favorevole del 75% degli intervenuti che comunque deve rappresentare almeno il 25% degli aventi diritto al voto e secondo quanto dispone l’art. 8 che riguarda i soci.
Art. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva, Disciplina Associata, Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
Art. 27 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Qualora accada un evento ritenuto incompatibile con l’esistenza dell’Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea straordinaria dei soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 9 di questo Statuto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23/12/ 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28 – NORME DI RINVIO
Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita e approvata ogni variazione che il C.O.N.I., il C.I.P. o le Federazioni Sportive Nazionali o Disciplina Associata o Enti di Promozione Sportiva alle quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica sarà affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti e ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.